Secondo quanto indicato dalla nuova Legge di Stabilità 2016 introdotta dal Governo Renzi, il Locatore, nonché proprietario dell’immobile in locazione, è obbligato alla Registrazione del Contratto di Locazione.
Secondo l’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e’
sostituito dal seguente: Art. 13 – (Patti contrari alla legge) – 1. E’ nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E’
fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine
perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei
successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del
condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta
dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del codice civile.
In sostanza, la legge di Stabilità 2016, ha eliminato la norma per la quale entrambe le parti rispondono in solido del pagamento; di conseguenza, mentre prima, in caso di mancato versamento dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate poteva chiederne la corresponsione, con tanto di interessi e sanzioni, sia locatore che conduttore ed il pagamento di uno dei due liberava automaticamente l’altro, ora che l’obbligo di registrazione spetta al solo locatore, pare che soltanto su quest’ultimo possa ricadere la responsabilità dell’omesso versamento davanti al Fisco.
Di conseguenza il conduttore non deve impegnarsi alla Registrazione del Contratto di Locazione. Mentre il locatore è ancora libero di poter affidarsi a operatori abilitati alla Registrazione Telematica.
Se non hai ancora registrato il tuo Contratto di Locazione, puoi affidarti ad una società come Affitti Gestiti, così da evitare file e perdita di tempo all’Agenzia delle Entrate, registrando in tutta tranquillità.
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Lo Staff di Affitti Gestiti
Milano 25/05/2016
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