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La Nullità del Contratto di Locazione può essere determinata quando vengono meno gli effetti dallo stesso prodotti.
Secondo il Codice Civile un Contratto di Locazione è nullo quando:
- é contrario a norme imperative
- quando difetta di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 del C.C. ovvero l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto, la forma se prescritta dalla legge sotto pena di nullità
- quando la causa e i motivi sono illeciti quando determinati per la conclusione del contratto
- quando l’oggetto del contratto in essere è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge
Essendo la nullità la più grave forma patologica del contratto, che consiste in una sanzione applicata al verificarsi di vizi collegati alla nascita del contratto, l’azione non è legata a prescrizioni e può essere fatta valere ad istanza di chiunque vi abbia interesse e valore, anche dall’Ufficio delle Entrate o da un giudice.
La Nullità del Contratto di Locazione non può essere convalidata, salvo altre disposizioni di legge, ma può produrre effetti contrari affinché contengano requisiti di forma e sostanza.
Se invece la nullità riguarda solo in parte o singole clausole del Contratto di Locazione, detta anche Nullità Parziale, essa si estende all’intero contratto.
Esistono un’altra causa di invalidità del contratto: l’Annullabilità. Essa produce al contratto tutti gli effetti di un contratto valido, che però possono venir meno se viene fatta valere l’azione di annullamento.
Secondo il Codice Civile le cause di annullamento sono:
- l’incapacità di una delle parti (Minore o incapace di intendere o volere).
- il consenso dato per errore che sia essenziale e riconoscibile, esorto con violenza esercitata da un terzo o carpito con dolo tramite raggiri usati da una delle parti.
L’annullamento può essere richiesto solo da una delle parti nel cui interesse è stabilito dalla legge e prescrivibile entro i cinque anni.
Lo staff di Affitti Gestiti srl
Milano 19/04/2016
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