L’art. 9 del DL n. 83/2012 convertito in L. n.134, denominato ”Misure urgenti per la crescita del Paese”, ha modificato la disciplina IVA delle locazioni.
La disciplina IVA delle operazioni relative al settore immobiliare ha permesso di optare un imponibile IVA in relazione alla locazioni e cessioni di fabbricato di abitazioni destinati ad ”alloggi sociali” ed ha consentito alla imprese operanti di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle cessioni di immobili abitativi esenti IVA.
Invece per l’edilizia convenzionata si precisa che fino al Gennaio 2012 erano imponibili per obbligo di legge al 10% le locazioni di fabbricati abitativi concesse dalle imprese costruttrici, entro 4 anni dalla fine dei lavori con un contratto di locazione di almeno 4 anni.
In seguito alle modifiche del DL n.1/2012 le locazioni di fabbricati possono essere assoggettate ad IVA su opzione del locatore, che può essere soggetto diverso dall’impresa costruttrice.
Ecco alcune delucidazioni ai fini dell’applicazione della disciplina IVA del settore immobiliare:
- Distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali: rientrano nei fabbricati abitativi gli immobili classificati nel gruppo catastale ”A” (eccetto ”A/10”). Sono fabbricati strumentali gli immobili classificati nei gruppi catastali ”B”,”C”, ”D”, ”E” e nella categoria ”A/10” per gli uffici.
- Imprese costruttrici o imprese di ripristino: si identificano nei soggetti che si occupano della costruzione o ristrutturazione del fabbricato. Rientrano le imprese che direttamente si occupano della costruzione o ristrutturazione, o quelle società che delegano il compito.
- Interventi di recupero sugli immobili: si tratti delle seguenti tipologia di interventi: interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di ristrutturazione urbanistica.
- Alloggio sociale: sono considerati gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione permanente di almeno 8 anni.
La misura dell’imposta per i contratti di locazione di fabbricati ad uso abitativo è differente in base al regime IVA applicato: se il contratto è esente IVA si applica il 2% del canone, se il canone è soggetto ad IVA (10%) l’imposta dovuta è di 67€.
Invece le locazioni di immobili strumentali scontano l’imposta di registro in misura proporzionale dell’1% sul canone a prescindere dal regime IVA.
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Lo Staff di Affitti Gestiti
Milano, 13/09/2016
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