Affitti GestitiCosa fare in caso di Morte di una delle parti di un Contratto di Locazione?

In caso di Decesso del Locatore o del Conduttore gli adempimenti relativi alla gestione del contratto subiscono delle variazioni.

Nel caso il decesso riguardi il Locatore si parlerà di Subentro. L’imposta di registro di €67,00 in questo caso non sarà dovuta, ma sarà necessario effettuare una comunicazione della volontà dell’erede di subentrare al contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Gli eredi dovranno inoltre comunicare al conduttore in merito al subentro ed eventualmente all’opzione della cedolare secca. Per quanto riguarda invece le imposte dovute per eventuali adempimenti successivi, quali la proroga o il rinnovo, le stesse sono dovute con le stesse modalità e tempistiche indicate nel contratto.

Nel caso il decesso riguardi il Conduttore se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi dovranno comunicare il recesso dalla locazione entro 3 mesi dalla morte. Nel caso in cui il conduttore avesse un coniuge o un parente o erede con lui convivente, quest’ultimo subentra di diritto nel contratto, senza versamento d’imposta; nel caso non vogliano esercitare tale diritto dovranno effettuare la risoluzione del contratto. Nel caso in cui gli eredi del defunto non sono conviventi, possono subentrare al contratto con versamento di imposta di €67,00 o, nel caso non vogliano proseguire il contratto, il contratto si estinguerà senza obbligo di versare alcuna imposta.

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Lo Staff di Affitti Gestiti