Il Contratto di Locazione deve sempre essere registrato anche se si tratta di Sublocazione, pagando l’imposta di registro del 2% sul canone pattuito.
La circolare 37 del 1986 (parte 43) a proposito dell’imposta di registro (articolo 5, n. 1) chiarisce che «pur nel silenzio della legge che non li indica espressamente, debbono considerarsi inclusi nella previsione legislativa anche i Subaffitti e le Sublocazioni, in quanto in entrambe le fattispecie il conduttore, nel concedere il bene in subaffitto od in sublocazione, assume la veste propria del concedente».
Tutti i Contratti di Locazione e Affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati da soggetti passivi Iva) devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare, se di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto stipulato (o dalla sua decorrenza, se antecedente) presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver versato l’imposta di registro o per via Telematica. La Sublocazione (quando consentita dal Contratto di Locazione) deve essere comunicata al proprietario. Questa la disciplina vigente:
– sono vietati il Sublocazione totale dell’immobile e la cessione a terze persone del contratto per farli subentrare come inquilini e questi comportamenti possono essere motivo di sfratto con risoluzione per grave inadempienza da parte dell’inquilino che ha sublocato;
– è consentita invece la Sublocazione parziale, cioé quello che consente ad altre persone l’utilizzo di parte dell’appartamento assieme all’inquilino principale, salvo il caso in cui nel contratto si inserisca una clausola che lo vieti espressamente;
– nel caso di Sublocazione consentito, l’inquilino deve comunicare al locatore il nominativo della persona del subconduttore, la durata del contratto e i vani subaffittati.
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Lo staff di Affitti Gestiti
Milano 26/02/2016
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