Cos’è la Cessione di Fabbricato e cosa si deve fare?
La comunicazione di Cessione di Fabbricato è un obbligo che riguarda chi cede la proprietà o il godimento l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Quanto previsto dall’art. 12 del Decreto legge 59/78 (Decreto Antiterrorismo), convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla Registrazione dei Contratti di Locazione riferiti all’immobile.
La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica. In sostanza chi registra il Contratto di Locazione telematicamente non è tenuto alla presentazione della Cessione di Fabbricato.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, più precisamente gli extracomunitari è invece confermato l’obbligo di comunicazione, stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98, che concerne la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero.
Il locatore dell’immobile deve presentarsi entro 24 ore dalla consegna delle chiavi dell’immobile presso il comando locale della Polizia di Stato di competenze in base all’ubicazione dell’immobile e dichiarare la presenza dello straniero presso lo stesso, presentando il Contratto di Locazione registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti fiscali di entrambi.
La comunicazione potrà avvenire anche in per via telematica quando sarà stato varato l’apposito decreto del ministro dell’interno secondo quanto previsto dalla nuova normativa.
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Lo staff di Affitti Gestiti
Milano 22/02/2016
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